Versione luglio 2024 © PRO VITA AG, luglio 2024

1. Ambito di applicazione

1.1.

Le seguenti condizioni generali di contratto («CGC») si applicano a tutti i rapporti commerciali tra PRO VITA AG (di seguito «PRO VITA» o «intermediario assicurativo») e il contraente (di seguito «cliente»). Si applicano le CGC in vigore al momento della conclusione del contratto, come pubblicate sul sito web di PRO VITA. PRO VITA si riserva espressamente il diritto di modificare le CGC in qualsiasi momento.

1.2.

Per quanto riguarda tutte le altre assicurazioni malattie e tutte le altre assicurazioni vita/non vita, PRO VITA è partner di Union Swiss Brokers Holding AG, no reg. FINMA F01067167 (di seguito «USB»). Grazie alla sua affiliazione a USB, PRO VITA ha accesso a tutte le compagnie di assicurazione che hanno stipulato un contratto con USB e può gestire attività assicurative per la sua clientela. USB non è vincolata a nessuna compagnia di assicurazione a livello giuridico o economico né in altro modo, conformemente alla legislazione svizzera sulla vigilanza assicurativa. L’elenco aggiornato dei partner contrattuali di USB è disponibile su www.unionsb.ch/de/vertragspartner

1.3.

Per quanto riguarda tutte le altre assicurazioni malattie e tutte le altre assicurazioni vita/non vita, PRO VITA è partner di Union Swiss Brokers Holding AG, no reg. FINMA F01067167 (di seguito «USB»). Grazie alla sua affiliazione a USB, PRO VITA ha accesso a tutte le compagnie di assicurazione che hanno stipulato un contratto con USB e può gestire attività assicurative per la sua clientela. USB non è vincolata a nessuna compagnia di assicurazione a livello giuridico o economico né in altro modo, conformemente alla legislazione svizzera sulla vigilanza assicurativa. L’elenco aggiornato dei partner contrattuali di USB è disponibile su www.unionsb.ch/de/vertragspartner.

1.4.

I consulenti di PRO VITA sono registrati come intermediari assicurativi presso l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai sensi dell’art. 42 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) nonché presso Cicero, il marchio di qualità per una consulenza professionale dell’Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione (AFA).

2. Ambito di validità

Le presenti CGC si applicano a tutte le attività di PRO VITA nel campo della verifica, configurazione, gestione, elaborazione dei sinistri, amministrazione e intermediazione di prodotti e servizi assicurativi nell’interesse della propria clientela.

3. Oggetto e conclusione del contratto

3.1.

Tra PRO VITA e il cliente viene concluso un contratto di intermediazione assicurativa separato (contratto di mandato di USB) nell’ambito di tutte le assicurazioni malattie (esclusi i prodotti assicurativi di Helsana Assicurazioni SA e Helsana Assicurazioni integrative SA) e di tutte le altre assicurazioni vita/non vita (esclusi i prodotti assicurativi di Helsana Infortuni SA e Helsana protezione giuridica SA). Tale contratto autorizza PRO VITA in particolare a richiedere offerte e negoziare con le compagnie di assicurazione. Le presenti CGC sono parte integrante del contratto di mandato e devono essere presentate al cliente prima della conclusione del contratto. Le condizioni derogatorie alle presenti CGC sono valide solo se definite per iscritto e di comune accordo. La conclusione del contratto comporta anche l’accettazione delle CGC.

3.2.

Le offerte di PRO VITA sono non vincolanti, a meno che PRO VITA non emetta espressamente un’offerta vincolante. L’offerta è considerata accettata non appena il cliente la restituisce firmata o dichiara la sua accettazione via e-mail o riceve il servizio corrispondente.

4. Servizi e condizioni

4.1.

PRO VITA fornisce varie prestazioni in campo assicurativo, comprese la consulenza, l’intermediazione e la creazione di analisi individuali e portafogli assicurativi su misura. L’esperienza di PRO VITA e, se del caso, del suo partner di mandato USB si estende alle assicurazioni per persone fisiche e giuridiche e comprende tutte le assicurazioni delle persone, della proprietà e del patrimonio.

4.2.

Per conto e a nome del cliente, PRO VITA richiede offerte alle compagnie di assicurazione e stipula le relative prestazioni assicurative dopo aver ricevuto il consenso del cliente. Per la determinazione e la valutazione delle prestazioni assicurative fanno stato solo le polizze originali, le condizioni generali di assicurazione (CGA) in vigore della compagnia di assicurazione interessata nonché i questionari compilati e restituiti dai clienti (contraenti).

4.3.

Inoltre, dopo la firma del mandato assicurativo di USB da parte del cliente, PRO VITA può assumere la gestione delle assicurazioni già stipulate nell’interesse del cliente. Ciò include le seguenti prestazioni a favore dell’assicurato: analisi e individuazione dei rischi, determinazione dei valori di riferimento dell’assicurazione, consulenza legale e assistenza a livello di elaborazione dei sinistri.

5. Collaborazione con gli assicuratori

Grazie alla sua affiliazione a USB, PRO VITA ha stipulato accordi di collaborazione con tutte le principali compagnie di assicurazione autorizzate in Svizzera e rappresenta gli interessi della propria clientela presso di esse.

6. Compenso

6.1.

I premi assicurativi del cliente (contraente) vengono di norma incassati direttamente dalla compagnia di assicurazione.

6.2.

PRO VITA concorda una provvigione/un courtage di mercato per l’intermediazione assicurativa, il cui versamento è a cura della compagnia di assicurazione. Gli importi dei compensi sono consultabili nelle note legali pubblicate sul sito web (LSA45). I compensi nel campo delle assicurazioni malattie per i prodotti LAMal (assicurazioni di base) possono ammontare a fino a CHF 70.00 per assicurato e per i prodotti LCA (assicurazioni complementari) a fino a sedici premi mensili per prodotto stipulato (provvigione di stipulazione) o a fino al 18% di provvigioni di portafoglio (courtage). Per i prodotti di previdenza, la provvigione può raggiungere il 45‰ del premio annuo. Eventuali provvigioni, courtage e compensi aggiuntivi spettano in linea di principio al cliente. Tutti i clienti rinunciano espressamente a essere informati da PRO VITA in merito all’importo esatto delle provvigioni, dei courtage e dei compensi aggiuntivi ricevuti e rinunciano alle relative pretese di pubblicazione nei confronti di PRO VITA e dei suoi partner. Ciò si applica anche alle provvigioni, ai courtage e ai compensi aggiuntivi eventualmente pagati dopo la fine del contratto.

6.3.

Per prestazioni di consulenza aggiuntivi, forniti su richiesta del cliente, PRO VITA e il cliente concordano preventivamente l’importo del compenso.

6.4.

I prezzi sono indicati in franchi svizzeri (CHF), escluse le eventuali aliquote IVA applicabili. PRO VITA declina qualsiasi responsabilità per la corretta registrazione e il corretto pagamento delle eventuali imposte da parte del cliente.

7. Assistenza clienti

Alla stipula del contratto, al cliente viene assegnato un consulente personale. Il consulente alla clientela è un consulente di PRO VITA che può consultarsi con un interlocutore del partner di mandato USB o un collaboratore della compagnia di assicurazione interessata in caso di domande o problemi relativi alla copertura assicurativa gestita.

8. Garanzia e responsabilità

8.1.

Le informazioni fornite dai consulenti di PRO VITA si basano sulla loro pluriennale esperienza di intermediari assicurativi. Tuttavia, le informazioni da loro fornite non possono sostituire consulenze legali, finanziarie o fiscali fornite da avvocati, consulenti patrimoniali, esperti fiscali o autorità competenti nei singoli casi.

8.2.

In caso di negligenza, errore o informazioni errate in relazione all’attività di intermediazione, la responsabilità è in capo alla persona giuridica di PRO VITA. In tal caso, il cliente deve indirizzare il proprio reclamo per iscritto alla direzione di PRO VITA.

8.3.

PRO VITA è responsabile di errori, negligenze o informazioni errate. È stata stipulata una relativa assicurazione di responsabilità civile presso Liberty Mutual (no di polizza 538092-007).

9. Protezione dei dati

PRO VITA garantisce che tutti i dati personali trattati nell’ambito dell’avvio, dell’esecuzione e della terminazione del contratto siano trattati in conformità ai principi della legge svizzera sulla protezione dei dati. Per quanto riguarda la protezione dei dati e la sicurezza dei dati, si rimanda inoltre all’informativa sulla protezione dei dati vigente di PRO VITA e, se del caso, a quella del partner contrattuale di brokeraggio USB.

10. Durata del contratto

10.1.

Il mandato assicurativo con PRO VITA o USB è concluso a tempo indeterminato e può essere disdetto da entrambe le parti per iscritto e tramite lettera raccomandata con un preavviso di due mesi alla fine di un mese. Se indicato, PRO VITA informa le compagnie di assicurazione interessate dopo la scadenza del periodo di preavviso e revoca il mandato.

10.2.

La durata delle singole assicurazioni del cliente è determinata dal periodo di validità del contratto al momento della sua stipulazione. Quanto alla disdetta, alla natura e alla forma dei prodotti assicurativi, si rimanda alle CGC dell’assicuratore.

11. Diritto applicabile e foro competente

11.1.

Il contratto del cliente con le compagnie di assicurazione e il contratto di brokeraggio USB del cliente sono soggetti al diritto materiale svizzero.

11.2.

Tutte le controversie derivanti dalle presenti CGC e dai rispettivi contratti di assicurazione o dal mandato di brokeraggio USB, comprese quelle relative alla validità, agli effetti giuridici, alla modifica e allo scioglimento, verranno sottoposte ai tribunali ordinari presso la sede del cliente in Svizzera.

12. Disposizioni finali

12.1.

Le modifiche e le integrazioni delle CGC (compresa questa clausola) richiedono la forma scritta. Tale requisito è soddisfatto anche in caso di apposizione di firme elettroniche.

12.2.

La totale o parziale invalidità di queste condizioni generali di contratto o delle condizioni contrattuali al momento della stipulazione di un prodotto assicurativo o di un mandato di brokeraggio non pregiudica le altre disposizioni. Le parti si impegnano a sostituire una disposizione invalida con una disposizione valida che si avvicini il più possibile all’obiettivo economico della disposizione invalida. Lo stesso vale in caso di lacuna normativa.

12.3.

L’esercizio tardivo o il mancato esercizio (anche parziale) di diritti di una parte non costituisce una rinuncia a tali diritti e non comporta la loro decadenza.

Non perdetevi nessuna novità 

Rimanete al corrente di tutti i temi rilevanti riguardanti il mercato assicurativo svizzero con la newsletter di PRO VITA.